Autotrasporto merci: la deduzione di โฌ 59,65 / โฌ 95,80 al giorno spetta solo se l'impresa ha effettivamente sostenuto spese per le trasferte dei dipendenti

Nella presente circolare troverai:
๐๐ ๐๐๐๐ฎ๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐จ๐ซ๐๐๐ญ๐๐ซ๐ข๐ ๐๐๐ฅ๐ฅ'๐๐ซ๐ญ. ๐๐, ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐ ๐, ๐๐๐๐: le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre, in alternativa alla deduzione anche analitica delle spese di trasferta, un importo forfetario di ๐๐,๐๐ ๐๐ฎ๐ซ๐จ ๐๐ฅ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐จ (๐๐,๐๐ ๐๐ฎ๐ซ๐จ per le trasferte all'estero), al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
๐๐ฅ ๐๐๐ฌ๐จ ๐๐ฌ๐๐ฆ๐ข๐ง๐๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ๐ฅ'๐๐ ๐๐ง๐ณ๐ข๐: una societร di autotrasporto merci per conto terzi, iscritta al REN e operante nell'e-commerce, che si avvale di dipendenti diretti e di lavoratori somministrati ex art. 30, D.Lgs. n. 81/2015, e che ๐ง๐จ๐ง ๐ซ๐ข๐๐จ๐ง๐จ๐ฌ๐๐ ๐๐ฅ๐๐ฎ๐ง๐ ๐ข๐ง๐๐๐ง๐ง๐ข๐ญร ๐๐ข ๐ญ๐ซ๐๐ฌ๐๐๐ซ๐ญ๐ alla maggior parte degli autisti in applicazione del CCNL di riferimento.
๐ ๐๐ฎ๐ ๐ซ๐๐ช๐ฎ๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐ข ๐ซ๐ข๐๐ก๐ข๐๐ฌ๐ญ๐ข: quello ๐ฌ๐จ๐ ๐ ๐๐ญ๐ญ๐ข๐ฏ๐จ (iscrizione all'Albo degli autotrasportatori merci per conto terzi, con relativa autorizzazione amministrativa) e quello ๐จ๐ ๐ ๐๐ญ๐ญ๐ข๐ฏ๐จ (effettuazione di trasferte fuori dal territorio comunale da parte del dipendente o del socio-lavoratore), giร individuati dalla Risoluzione 11.2.2002, n. 39/E.
๐๐ ๐ฉ๐ซ๐๐๐ข๐ฌ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐ฌ๐ฎ๐ฅ ๐ซ๐๐ช๐ฎ๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐จ๐ ๐ ๐๐ญ๐ญ๐ข๐ฏ๐จ: il comma 4 fa esplicito riferimento alle "spese sostenute", per cui ๐ง๐จ๐ง รจ ๐ฌ๐ฎ๐๐๐ข๐๐ข๐๐ง๐ญ๐ ๐ฅ๐ ๐ฌ๐จ๐ฅ๐ ๐๐๐๐๐ญ๐ญ๐ฎ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐ญ๐ซ๐๐ฌ๐๐๐ซ๐ญ๐ fuori dal Comune, ma occorre che l'impresa abbia ๐๐๐๐๐ญ๐ญ๐ข๐ฏ๐๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ ๐ฌ๐จ๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ฎ๐ญ๐จ ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ข ๐๐ข ๐ญ๐ซ๐๐ฌ๐๐๐ซ๐ญ๐, ancorchรฉ la deduzione sia forfetariamente determinata.
๐๐ ๐๐จ๐ง๐๐ฅ๐ฎ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐๐ฅ๐ฅ'๐๐ ๐๐ง๐ณ๐ข๐: l'impresa che non riconosce alcun importo a titolo di rimborso delle spese per le trasferte dei dipendenti ๐ง๐จ๐ง ๐ฉ๐ฎรฒ ๐๐ซ๐ฎ๐ข๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐๐๐๐ฎ๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐จ๐ซ๐๐๐ญ๐๐ซ๐ข๐.
Riferimenti: art. 95, comma 4, TUIR; Risposta Agenzia delle Entrate 8.7.2026, n. 136; Risoluzione Agenzia delle Entrate 11.2.2002, n. 39/E.
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